STUDIO RUSSO commercialisti dal 1951


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IL REGIME DI VANTAGGIO

STUDIO RUSSO commercialisti dal 1951
Pubblicato da in Fisco ·

Scheda informativa

Dal 1° gennaio 2012 i giovani imprenditori, i disoccupati e i lavoratori in mobilità che iniziano una nuova attività possono adottare un regime fiscale di vantaggio che prevede un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali pari al  5%. Possono accedere al nuovo regime anche coloro che hanno intrapreso un’attività dopo il 31 dicembre 2007 (articolo 27 del dl n. 98/2011 - pdf).
Attenzione: per esercizio di attività e per inizio di una nuova attività produttiva si intende lo svolgimento effettivo e l’inizio della stessa; non l’apertura della partita Iva.

Requisiti

Possono accedere al regime di vantaggio le persone fisiche che intraprendono un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, o che l’hanno già avviata successivamente al 31 dicembre 2007 in possesso dei seguenti requisiti:
• nell’anno precedente:

  • hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 30mila euro. Questo limite non va superato anche se si prosegue un’attività svolta in precedenza da un altro imprenditore o professionista

  • non hanno avuto lavoratori dipendenti o collaboratori (anche a progetto)

  • non hanno effettuato cessioni all’esportazione

  • non hanno erogato utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro

     • nel triennio precedente:

  • non hanno effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare superiore a 15mila euro anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria

  • non hanno esercitato attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare

  • non proseguono un’ attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attivita' precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni (praticantato professionale). Attenzione: questo requisito viene meno per quei contribuenti che dimostrino di essere disoccupati o in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà.

Sono, invece, esclusi dal regime di vantaggio:
• coloro che si avvalgono di regimi speciali Iva (per esempio, agenzie di viaggio e turismo, vendita di sali e tabacchi, ecc.)
• i non residenti
• chi, in via esclusiva o prevalente, effettua attività di cessioni di immobili (fabbricati e terreni edificabili) e di mezzi di trasporto nuovi
• chi, contestualmente, partecipa a società di persone, associazioni professionali o a società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale.
Durata
Il regime di vantaggio dura 5 anni dal periodo d’imposta di inizio dell’attività.  I contribuenti sotto i 35 anni di età possono, invece, continuare a usufruire del regime di vantaggio oltre i 5 anni, fino al compimento del 35esimo anno. Il nuovo regime è aperto anche a chi ha già optato per il regime ordinario (fermo restando il vincolo triennale conseguente all’opzione) o per il regime semplificato per le nuove iniziative produttive in vigore dal 2000. In questi casi, i benefici proseguiranno per la durata residua al completamento del quinquennio o, per i giovani, fino al raggiungimento dei 35 anni.
Attenzione: coloro che decidono di uscire dal regime di vantaggio, per volontà o per il venire meno dei requisiti, non possono più rientrarvi.
Agevolazioni
Chi aderisce al nuovo regime fiscale, oltre al vantaggio dell’imposta sostitutiva del 5% dell’ Irpef e relative addizionali regionali e comunali, ha diritto alle seguenti agevolazioni:
• Il reddito d’impresa o di lavoro autonomo sarà determinato dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi o compensi percepiti e le spese inerenti sostenute nell’anno: per la deducibilità dei costi vale il “principio di cassa”.
• Alla base imponibile così determinata si applicherà un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali nella misura del 5%.
• non assoggettabilità dei proventi (ricavi e compensi) a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta (è sufficiente, in questo caso, rilasciare un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che quel reddito è assoggettato a imposta sostitutiva)
• esonero dall’obbligo di inviare le comunicazioni delle operazioni rilevanti ai fini Iva (c.d. “spesometro”)
• esonero dall’obbligo di comunicare all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata (“black list”)
• esonero dall’obbligo di certificare i corrispettivi se si svolgono determinate attività quali, per esempio, vendita di tabacchi e di giornali. L’elenco dell’attività per le quali non è obbligatoria la certificazione è contenuto nell’ articolo 2 del Dpr n. 696/1996 - pdf.
• esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili
• esonero dalla tenuta del registro  dei beni ammortizzabili
• esonero dagli adempimenti Iva (liquidazioni, versamenti periodici e dell’acconto annuale). Non è addebitata l’Iva a titolo di rivalsa e non si ha diritto alla detrazione Iva assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti anche intracomunitari e sulle importazioni
• esonero dalla presentazione della dichiarazione Irap e dal versamento della relativa imposta
• esonero dall'applicazione degli studi di settore.
Adempimenti
Restano obbligatori i seguenti adempimenti:
• numerazione e la conservazione delle fatture d’acquisto e delle bollette doganali
• certificazione dei corrispettivi
• conservazione dei documenti emessi e ricevuti
• integrazione delle fatture di acquisto intracomunitario o in regime di reverse charge
• presentazione dell’ elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari
• Sulle fatture emesse ai sensi dell'art. 21 del DPR 633/72 si deve annotare "Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, comma 100, della Legge 244/2007. Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità ex art. 27, commi 1 e 2, del DL 98/2011”
Applicazione dell'imposta di bollo
• Le fatture emesse dal contribuente minimo sono soggette all'imposta di bollo di euro 2,00, se d'importo superiore a 77,47 euro (artt. 6 Tabella B e 13 Tariffa, Parte I, allegate al DPR 642/72). Sono, invece, esenti da bollo le fatture riguardanti gli acquisti intracomunitari e le operazioni per le quali il contribuente minimo assume la veste di debitore d'imposta (ad esempio, acquisti soggetti al "reverse charge ").
Per i professionisti:
Ritenuta d’acconto
I compensi non sono assoggettati alla ritenuta d’acconto e sulle fatture emesse si deve annotare: "Le somme oggetto di fatturazione afferiscono al reddito soggetto all’imposta sostitutiva propria del regime di vantaggio, gli importi dovuti, pertanto, non devono essere assoggettati alla ritenuta d’acconto di cui all’art. 25 del DPR 600/1973, come previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2011, n. 185820/2011".
Contributo integrativo alle Casse di previdenza professionali private
L'utilizzo del regime agevolato non incide sugli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed assistenziale, né sui conseguenti obblighi contributivi. Pertanto, in relazione all'obbligo di versamento all'ente di previdenza del c.d. "contributo integrativo", previsto dall'art. 8 del DLgs. 10.2.96 n. 103 e dalle altre disposizioni di legge, statutarie e regolamentari che disciplinano il singolo ente previdenziale, i contribuenti minimi devono continuare ad addebitare in fattura detto contributo commisurandolo al corrispettivo lordo dell'operazione e procedere al versamento nei modi ordinari (circolare Agenzia delle Entrate 13/2008, § 3.12)
Attenzione: coloro che sono intenzionati a effettuare acquisti intracomunitari sono obbligati a indicarlo nella dichiarazione di inizio attività per essere inclusi nell’archivio  Vies
INPS
Si ricorda che, per effetto della Manovra Monti (art.24, comma 22, D.L. 201/2011), le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS saranno incrementate di 0,45 punti percentuali ogni anno, fino a raggiungere il livello del 24%. In particolare le nuove aliquote contributive 2014 sono pari al:
• 22,20% per gli artigiani;
• 22,29% per i commercianti.
Sono confermate le riduzioni per le seguenti tipologie di lavoratori:
• i lavoratori di età inferiore a 21 anni impiegati prevalentemente all’interno dell’impresa artigiana o commerciale, che usufruiscono della riduzione di 3 punti percentuali delle aliquote contributive;
• i pensionati di età superiore a 65 anni già pensionati presso le gestioni dell’INPS, che usufruiscono della riduzione del 50% dei contributi dovuti.
Per quanto riguarda il minimale di reddito per il 2014 da prendere in considerazione per il calcolo del contributo dovuto, la Circolare n. 19 del 04.02.2014 rende noto che il suo valore è € 15.516,00. Pertanto i contributi fissi dovuti sul minimale rapportati ad anno sono i seguenti:
Per quanto riguarda la contribuzione eccedente il minimale, l’INPS ricorda che per i redditi che superano il minimale di  15.516,00, sulla quota di reddito eccedente tale minimale e fino al limite di € 46.031,00, si applicano le aliquote contributive sopra descritte.
Sulla quota eccedente il limite di € 46.031,00 e fino al massimale annuo di € 76.718,00, le aliquote sono innalzate anche quest’anno di un punto percentuale, secondo quanto previsto dall’art.3-ter della D.L. n. 384 del 19.09.1992.
Schematizzando:
Si ricorda che il massimale di reddito per i soggetti iscritti alla gestione INPS con decorrenza dal 01.01.1996, privi di anzianità contributiva al 31.12.1995, non è pari a € 76.718,00 ma a € 100.123,00.
I contributi fissi sul minimale devono essere versati tramite i modelli F24 alle seguenti scadenze:
• Prima rata: 16.05.2014;
• Seconda rata: 20.08.2014;
• Terza rata: 17.11.2014;
• Quarta rata: 16.02.2015.
Mentre quelli dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale dovranno essere versati entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.
Opzione regime (ordinario e contabile agevolato)
I contribuenti che hanno aderito al nuovo regime di vantaggio possono comunque scegliere di applicare l’Iva e le imposte sui redditi nei modi ordinari (regime ordinario) oppure optare , sempre se in possesso dei requisiti, per il "Regime contabile agevolato" (articolo 27, comma 3, del Dl 98/2011 - pdf.
Il regime ordinario, in particolare, prevede che:
• le imprese possono optare per il “Regime contabile semplificato delle imprese minori” (articolo 18 del Dpr 600/73 - pdf) o per il regime contabile ordinario (articolo 14 del Dpr 600/73 - pdf)
• i professionisti, invece, possono optare per il regime di contabilità semplificato (articolo 3, comma 2 del Dpr 695/1996 - pdf) o per quello ordinario (articolo 19 del Dpr 600/73 - pdf).
L’opzione per il regime ordinario, valida per almeno 3 anni, deve essere comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.
Prassi
Risoluzione n. 47 del 05/07/13 - pdf - Ritenute d’acconto di cui all’art. 25 decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, effettuate sui bonifici emessi in favore dei contribuenti che aderiscono al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98.
Risoluzione n. 55 del 05/08/13 - pdf - Ritenute d’acconto operate sui corrispettivi percepiti dai contribuenti che aderiscono al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98.

Circolare n. 17 del 30/05/2012 - pdf - Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 - primi chiarimenti


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