Questo adempimento è stato ideato per “controllare” la fedeltà dei contribuenti da parte dell’agenzia delle entrate, e si prefigge di incrociare milioni di dati. Con quali risultati positivi è tutto da vedere e dimostrare! Resta sicuramente una mole di lavoro a carico delle imprese che a loro volta traslano sui professionisti del settore e non, i costi di una legislazione schizofrenica che a parole si dice di AVER semplificato!!!!
Si immagini solo a quali e quanti adempimenti un esercente è costretto a dover porre in essere per soddisfare richieste che il più delle volte sono inutili e ripetitive. Si pensi solo alla certificazione dei corrispettivi (che può avvenire con: scontrino fiscale, ricevuta o fattura), se poi lo zelante cliente per un bene o servizio acquistato per 100 euro volesse la fattura, l’esercente non solo è obbligato ad emetterla con ulteriori aggravi di costi (amministrativi e di tempo!) ma deve anche riportare tale operazione con tutti i dati necessari, nello SPESOMETRO al di la dell’importo. La ratio? La paura sempre di essere "fregati" e nel caso dell'esempio dovrebbe servire per “verificare” se il reddito dichiarato dal cliente è congruo con le spese sostenute.
La parte normativa di quest’obbligo:
Quali sono i soggetti e le operazioni da includere nello Spesometro?
I soggetti obbligati sono TUTTI quelli che hanno avuto operazioni rilevanti ai fini Iva (clienti e fornitori) mentre le operazioni sono: quelle:
• Senza alcun limite di importo se soggette a fattura (o con fattura emessa spontaneamente anche in assenza di ob-bligo perché collegata all’emissione di ricevuta fiscale o scontrino); in pratica TUTTE le fatture EMESSE a prescindere dall'ammontare (anche UN euro se fatturato va indicato!!!!);
• Di importo uguale o superiore a €. 3.600 comprensivo di Iva, se non soggette a fattura. In pratica l’esercente che emette uno scontrino/ricevuta fiscale d’importo maggiore a 3.600 euro è obbligato a farsi rilasciare dal suo cliente i dati (anagrafici e codice fiscale) per poter poi indicarli nello spesometro. La ratio? è controllare il redditometro del cliente per vedere se è congruo...
Quali sono le tipologie di operazioni da dichiarare?
Nello Spesometro devono essere indicate le seguenti tipologie di operazioni:
- Imponibili Iva, alle varie aliquote;
- Non imponibili quali cessioni ad esportatori abituali (articolo 8, comma 1, lettera c) DPR n. 633/1972;
- Assimilate alle cessioni all’esportazione (articolo 8-bis DPR n. 633/72);
- Per servizi internazionali (articolo 9 DPR n. 633/72);
- Classificabili come triangolazioni comunitarie, ai sensi dell’articolo 58 D.L. n. 331/93;
- Esenti, ai sensi dell’articolo 10 DPR n. 633/72;
- Gli acquisti da San Marino assoggettati ad Iva sanmarinese, in quanto non comunicati durante l’anno nel quadro SE;
- Soggette al regime del margine limitatamente alla parte costituente base imponibile Iva;
- Soggette al regime del reverse charge. In questo caso il soggetto committente la prestazione, nel quadro FR dovrà compilare la casella 6, relativa alle operazioni in regime di reverse charge. Essa va selezionata nelle ipotesi di acquisto di materiale di oro e di argento, di prestazioni di servizi rese nel settore edile da soggetti subappaltatori, di cui all’articolo 17, commi 5 e 6 del DPR 633/1972 e di acquisti di rottami e metalli non ferrosi, di cui all’articolo 74, commi 7 e 8 del DPR n. 633/72;
- Le operazioni non soggette ad Iva per mancanza del requisito di territorialità, ma soggette all’obbligo di fatturazione;
- Le cessioni gratuite di beni che formano oggetto dell’attività di impresa;
- La destinazione di beni a finalità estranee all’impresa (cd. “autoconsumo“); o fatture emesse a richiesta del cliente: per i sog-getti che rilasciano la fattura a seguito di richiesta del cliente, l’emissione della stessa determina comunque l’obbligo di comuni-care l’operazione, a prescindere dall’importo.
Chi è escluso da quest’adempimento?
I soggetti esclusi dall’obbligo di compilazione e invio dello Spesometro appartengono alle seguenti categorie:
- I contribuenti così detti minimi di cui all’articolo 27 del D.L. n. 98/2011, che non addebitano Iva in fattura e i contribuenti in Regime forfettario, di cui alla Legge n. 190/14, modificato dalla Legge n. 208/15;
- Gli enti non commerciali non soggetti passivi Iva (sprovvisti di partita Iva) e gli stessi enti titolari di partita Iva, per acquisti o cessioni estranei alla sfera commerciale;
- Le Amministrazioni dello Stato, gli enti locali e gli altri organismi di diritto pubblico (provvedimento n. 44922/2015), al fine di evitare ulteriori incombenze sugli enti pubblici già impegnati con i nuovi obblighi in materia di split payment e fatturazione elettronica.
- Per le agenzie di viaggio e i commercianti al minuto, l’Agenzia delle Entrate ha prorogato le disposizioni di favore già previste per le annualità precedenti: tali soggetti, sono esclusi dalla comunicazione delle operazioni attive di importo unitario inferiore a €. 3.000, al netto dell’Iva, sempre se NON documentate da fatture.
Quali sono le operazioni ESCULSE dallo spesometro?
Sono escluse dall’obbligo di comunicazione le operazioni che hanno riguardato le seguenti operazioni:
- Importazioni di beni;
- Esportazioni dirette di cui all’articolo 8, comma 1, DPR 633/72;
- Le operazioni di cessione o acquisto in ambito comunitario già acquisite mediante i modelli Intrastat;
- Cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list;
- Operazioni fuori campo Iva;
- Operazioni d’importo pari o superiore a €. 3.600 effettuate nei confronti di contribuenti, non soggetti passivi Iva quindi privati., non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, bancomat, di debito o prepagate;
- Operazioni già comunicate all’Anagrafe tributaria (per esempi Acqua, gas, telefonia,, contratti di assicurazione, ....)
Come si compila lo spesometro?
La compilazione di questa vera e propria dichiarazione (in virtù anche delle sanzioni, si veda appresso..) può avvenire in due modi:
- in forma ANALITICA: dovrà essere inserita una riga per OGNI fattura/operazione ricevuta o prestata indicando numero e da-ta di emissione e di registrazione. In questo caso dovranno essere compilati due quadri FE e FR. E’ evidente che questo tipo d’invio DUPLICA i registri IVA (ACQUISTI E VENDITE);
- in forma AGGREGATA: la compilazione avviene per valori complessivi delle operazioni attive e passive per ciascun clien-te/fornitore, indicando il totale dell’imponibile e dell’Iva, al netto delle note di credito. In questo caso (per le operazioni documentate da fattura) si dovrà compilare il quadro FA Mentre per le altre operazioni (scontrino fiscale, ricevuta..) il cui importo unitario è superiore ai 3.600,00 euro dovrà compilarsi il quadro SA
E’ da ricordare che vi sono alcune deroghe che impongono, di fatto, esclusivamente la forma ANALITICA:
- limitazione dell’uso del contante per operazioni legate al turismo L’art. 3, primo comma, del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16 ha disposto che: “Per l’acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo effettuati presso soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell’Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, il limite per il trasferimento di denaro contante di cui all’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è elevato a 15.000 euro. Queste operazioni sono comunicate con il quadro TU del modello di comunicazione polivalente spesometro 2017.
- Comunicazione dei dati degli acquisti da operatori della Repubblica di San Marino di cui all’art. 16 lett. c) del Decreto 24 dicembre 1993. Gli acquisti da San Marino vanno comunicati autonomamente.
- Comunicazione delle operazioni fatte e registrate, a decorrere dal 1° ottobre 2013, nei confronti di operatori economici aventi sede nei paesi della così detta BLACK LIST.
Quando inviare lo spesometro relativo al 2016?
Per il periodo d’imposta 2016 lo spesometro annuale dovrà essere inviato secondo le scadenze già previste negli anni passati
- 10 aprile per i contribuenti mensili;
- 20 aprile per i contribuenti trimestrali.
Quando inviare lo spesometro relativo al 2017?
Solo per quest’anno lo spesometro trimestrale è ridotto a due invii semestrali.
Le comunicazioni IVA delle fatture emesse e ricevute dei primi due trimestri, infatti, saranno accorpate in un’unica soluzione con scadenza fissata al 25 luglio 2017 per il primo e secondo trimestre, mentre per il terzo e quarto trimestre scadranno a fine febbraio 2018.
Un riepilogo degli adempimenti riguardanti lo spesometro e le dichiarazioni IVA di come sarà costellato il 2017 è forse necessario! Non si osa immaginare cosa riserverà il prossimo anno!!
Per finire questo iter...non si poteva tralasciare la parte punitiva.
Le sanzioni che riguardano le comunicazioni iva trimestrali quale lo spesometro e liquidazioni sono:
• per l’omessa/errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute è prevista una sanzione di 2 euro per ogni fattura, con un massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre;
• per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche la sanzione va da 500 a 2.000 euro.
27 Marzo 2017