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Per la PEC l'obbligatorietà è a senso unico.

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PER LA PEC L’OBBLIGATORIETA’ E’ A SENSO UNICO


Il 30 giugno prossimo si materializza, per le imprese individuali, l’obbligo di dotarsi di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC)
Con quest’ultima tipologia di soggetti si chiude il cerchio dell’universo imprenditoriale che deve essere dotato di tale nuovo sistema di “comunicazione”.
L’utilizzo informatico, innovativo dal punto di visto operativo, ha la peculiarità di trasmettere documenti e altro senza che ci si sposti dal proprio Ufficio e far “risparmiare” il costo della raccomandata.
Il legislatore, in sede di prima stesura della legge, pretese che TUTTE le aziende iscritte nelle locali CCIAA e negli Ordini professionali si dotassero di questo strumento per colloquiare oltre che tra loro anche e, soprattutto, con la Pubblica Amministrazione.
Un esempio di come i buoni principi siano sistematicamente travisati lo si sintetizza con un caso pratico.
In materia di contenzioso tributario il legislatore, in un primo tempo, richiese la necessità di riportare, all’interno del ricorso, l’indirizzo di posta elettronica certificata e il numero di fax del difensore pena la nullità del ricorso stesso.
Questa eccessiva penalizzazione è stata mitigata dall’art. 37 del dl n. 98/2011 che ora disciplina in modo diverso e propriamente con una sanzione pecuniaria l'omessa indicazione dell'indirizzo mail. Insomma si è passati dalla nullità dell’atto a un più prosaico introito maggiorato (non fa mai male incassare denari) di un importo pari al doppio del contributo unificato.
Il tutto sarebbe normale se le parti “in commedia” avessero pari dignità. La realtà dei fatti è completamente diversa.
Continuando nell’esempio di cui sopra, il professionista, invece, NON può inviare, tramite la propria PEC la documentazione riguardante il ricorso né alla commissione tributaria né, tantomeno, all’agenzia delle entrate.
Il difensore sarà costretto per depositare compiutamente il ricorso, o recarsi di persona (con aggravi di tempi e costi) ovvero spedire il tutto tramite doppia raccomandata A.R. (attenzione in “plico aperto” senza busta) alle preposte segreterie.
La beffa non finisce qui! La segreteria della Commissione tributaria, invece, invierà nella casella PEC del professionista la cartolina di fissazione d’udienza con tutte le conseguenze del caso.
Al mittente - Stato non importa sapere se quanto spedito telematicamente è stato effettivamente letto. Per  legge il libello inviato equivale a una formale ed ineccepibile notifica!
Il legislatore, lungimirante, ha così sdoppiato le posizioni: l’Ufficio può inviare ciò che vuole con la sicurezza che comunque vada ha dalla sua parte la legge che lo tutela; per il cittadino - suddito, invece, vi è l'obbligo di essere attrezzato per ricevere ciò che gli viene inviato ma non può fare lo stesso nei confronti della P.A. Il legislatore, al suddito, gli ha riservato il privilegio di utilizzare il borbonico mezzo della raccomandata con A.R. sempre attuale ovvero presentarsi di persona!
Ci si chiede: se non si può spedire all’amministrazione pubblica la documentazione a cosa serve la PEC? La risposta è univoca e non può che contribuire negativamente e ulteriormente a far ritenere il nostro, un Paese ben lontano dalla civiltà, soprattutto con riferimento a quella anglosassone.


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