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La responsabilità solidale nei contratti di appalto

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Pubblicato da in Fisco ·
Tags: appaltoappaltiresponsabilità

(*) Aggiornamento in fondo al post al 10.06.2013

Con l’entrata in vigore della normativa sulla “nuova” responsabilità solidale negli appalti è opportuno fare una disamina sulla reale portata di tale altra incombenza.
In questi giorni si leggono lettere di aziende committenti che richiedono, ai loro clienti, ai fini della responsabilità solidale negli appalti, addirittura il DURC. Evidentemente coloro i quali fanno questo tipo di richiesta non sanno quali sono le parole sottostanti all’acronimo DURC.
Documento Unico di Regolarità Contributiva, che non è altro se non un'attestazione dell'assolvimento, da parte dell'impresa, degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile. Nulla a che vedere con la responsabilità negli appalti.
Allora è opportuno inquadrare cosa prevede la normativa per i vari tipi di contratti per evitare di incorrere in altri errori.
La legge de qua, istituisce, la responsabilità solidale solo ed esclusivamente in presenza di contratti di appalto.
Vediamo cosa prevede il contratto di appalto. Ai sensi dell’art. 1655 c.c. è: “il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”.
Questo contratto è, dunque, un contratto costitutivo di un'obbligazione di risultato, consensuale e ad effetti obbligatori; ne costituiscono tratti caratteristici, l’organizzazione di mezzi a cura dell’appaltatore, l’assunzione del rischio, la commutatività e l’onerosità.
Sotto questo profilo il contratto d’appalto è affine ma non analogo al contratto d’opera di cui all’art. 2222 c.c. che si caratterizza per l’assenza dell’organizzazione di beni e servizi.
Il subappalto è il contratto che lega l’appaltatore e il subappaltatore. Affinché tale contratto sia giuridicamente valido  deve essere autorizzato dal committente. (art. 1656 c.c.)
Elementi distintivi e caratteristiche (Art. 29 del D.Lgs n. 276/2003):

  • nel contratto d’appalto, a differenza del contratto di somministrazione, l’appaltatore assume un’obbligazione di risultato e non di mezzi;

  • l’organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore, non necessariamente propri, può risultare  anche dall’esercizio del potere direttivo e organizzativo;

  • L’appaltatore assume il rischio d’impresa essendo tenuto a rispondere del risultato finale nei confronti del committente nel rispetto della propria autonomia organizzativa e gestionale;

  • L’appaltatore utilizza i propri dipendenti in piena e totale autonomia.

Cosa diversa dal contratto di appalto, e quindi non rientranti nella regolamentazione della responsabilità solidale, è una serie di altra tipologia contrattualistica, disciplinate dal codice civile.
Il contratto d’opera
é (art. 2222 c.c.) un contratto con il quale una persona si obbliga a compiere per un dato corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
Distinzione tra contratto d'opera e appalto. Il contratto d'opera si distingue dall'appalto perché in quest'ultimo l'appaltatore è un imprenditore, che corre tutti i rischi patrimoniali connessi con l'esercizio di un'impresa; l'artigiano prestatore d'opera, invece, svolto il suo servizio o realizzata l'opera oggetto del contratto riceve il proprio compenso, senza correre rischi di natura imprenditoriale.
Il contratto di somministrazione (art. 1559 c.c.) è il contratto con il quale una parte si obbliga, per un prezzo, ad eseguire a favore dell'altra parte, prestazioni periodiche o continuative.  La differenza principale con il contratto di appalto emerge dal tipo di obbligazione, che in questo contratto assume quella di mezzi.
Il contratto di trasporto è disciplinato dagli artt. 1678 e ss. del c.c. dove è previsto il contratto di trasporto di persone e il contratto di trasporto di cose.
Le principali differenze che emergono nell’analisi di questa tipologia di contratti con quello di appalto sono almeno due:

  •  il contratto di trasporto ha ad oggetto uno specifico e tipico servizio;

  •  al mittente ed al destinatario è preclusa qualsiasi tipo di verifica del      servizio in itinere.

A tal fine è utile leggere l’indicazione fornita dalla Direzione  Generale  per  l'Attività  Ispettiva  del  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche Sociali, che,  con ha  fornito  alcuni  chiarimenti  in  merito all'applicazione  del  regime  di  responsabilità  solidale  - di  cui  all’art.  29, comma 2,  del Decreto Legislativo n. 276/2003 - alle tipologie contrattuali più ricorrenti nel settore dei trasporti. (vedi Circ. n. 17 del 11 luglio 2012)
Il contratto di spedizione, ai sensi dell’art. 1737 c.c., è un mandato che ha per oggetto l’obbligo, per lo spedizioniere, di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie.
La differenza essenziale tra il contratto di spedizione ed il contratto di trasporto consiste nel contenuto dell’incarico in quanto, mentre il vettore ha l’obbligo di consegnare la merce a destinazione e risponde dei deterioramenti e dell’avaria della merce stessa, lo spedizioniere adempie la sua prestazione attraverso la stipulazione del contratto di trasporto, non assumendo i rischi relativi all’esecuzione del trasporto.
Questi sopra descritti, come detto, non necessitano di alcuna documentazione liberatoria, poiché non sono contratti di appalto. In futuro è bene identificare all’atto della stipula, per dipanare ogni dubbio interpretativo, il tipo del contratto effettivo. (trasporto - opera - spedizione - somministrazione ecc).
Infine, a mio parere, viene spontaneo precisare, che coloro i quali sono soggetti ad esibire il DURC, per effetto del contratto di appalto dovranno soggiacere anche a quest’altra nuova incombenza per assolvere alla responsabilità solidale.

(*) AGGIORNAMENTO al 10 giugno 2013

In data 1° marzo 2013 la Circ. n. 2/E ha definitivamente escluso alcune tipologie di attività da quest'ulteriore gravosa incombenza, avvalorando la tesi espressa in questo post fin dal novembre 2012.

Abolizione parziale della solidarietà negli appalti

Il decreto del fare abroga parzialmente la responsabilità solidale negli appalti. In particolare ha abrogato la responsabilità solidale IVA nei rapporti tra appaltatore e subappaltatore e la relativa responsabilità sanzionatoria prevista tra appaltatore e committente. Non ha abolito la responsabilità solidale contributiva relativa alle ritenute d'imposta sul lavoro dipendente. La norma finale lascia, infatti, inalterate le regole in materia di lavoro


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