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L'auto, il proprietario e il guidatore

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Pubblicato da in Attualita ·
Tags: librettocircolazione

AUTO:ALTRA INCOMBENZA PER LE IMPRESE
ma anche per i privati


Si parla tanto di sburocratizzare la pachidermica macchina statale, ma in Italia, con tutti i governi, tecnici o politici che siano, proclamano di voler snellire ma nei fatti vivono e si alimentano di burocrazia.
Sul bene auto una canea di burocrati si è avventata, e ognuno per la sua parte, ha legiferato non tenendo conto, che altri loro compari legiferavano sullo stesso argomento, per altri nobili fini, creando  caos e aumento di burocrazia, unica linfa vitale che li tiene in vita. Altro che sburocratizzazione!
L’esosissimo erario sull’auto incamera tra accise, bolli, imposte, e iva del 21% miliardi di euro. Ai fini fiscali l’auto è il bene più penalizzato. Presunzioni che sono in contrasto con la normativa europea, prevedono l’utilizzo promiscuo per il solo fatto di essere un autoveicolo. Le aziende non si possono scaricare tutto il costo ma solo una parte, però le imposte le pagano sull'intero!
Oltre all’impossibilità di scaricare l’integrale spesa relativa all’auto, il legislatore fiscale dopo vari rinvii ha indicato nel
2 aprile 2013 la prima trasmissione relativa alla comunicazione dei dati relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento ai soci o familiari. A tutt’oggi regna sovrana ancora una “grande confusione”, rispetto alla quale sarebbe opportuno che legislatore e l’Agenzia tornassero ad interessarsi per darci lumi su come operare la tassazione di questo benefit.
Nel frattempo, i burocrati di altro ministero, per altri fini, hanno indotto il legislatore ad apportare modifiche al Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada con il decreto del 28 settembre 2012 n. 198 introducendo un nuovo articolo nel DPR 16 dicembre 1992 n. 495 prevedendo che su richiesta degli interessati, (sic!) gli uffici del Dipartimento per i trasporti procedono all’aggiornamento della carta di circolazione dei mezzi di trasporto che si trovano nella disponibilità di un soggetto diverso dall’intestatario per periodi superiori ai trenta giorni.
Per effetto di ciò il prossimo 7 dicembre entrerà in vigore questo nuovo adempimento, senza che nessuno abbia dato delle esaustive istruzioni tali da renderlo applicabile nè è stato pubblicizzato come dovrebbe.
Quest’ obbligo riguarda i seguenti beni: autoveicoli, motoveicoli, rimorchi ed in presenza di:
-    contratto di comodato;
-    affidamento del bene in custodia giudiziale;
-   in forza di contratti o atti unilaterali.
Sulla carta di circolazione bisogna riportare il nominativo del comodatario e la scadenza del relativo contratto, oppure il nominativo dell’affidatario.
Alcune domande sorgono spontanee: il contratto di comodato deve essere scritto o orale? Se è scritto deve essere registrato? Gli atti unilaterali sono tutti o alcuni?
Bontà loro, hanno esentato dall’adempimento di cui sopra circa l’aggiornamento del ”libretto” i componenti del nucleo familiare a condizione che siano conviventi. E allora, se presto (a proposito il prestito rientra o no in questa confusione?) a mio figlio non convivente la mia auto per un periodo di sei mesi devo annotare il suo nominativo sul libretto?
L’inosservanza di tale nuovo obbligo è naturalmente punito con una sanzione amministrativa che va da euro 653 a euro 3.267.
E’ palese che questa nuova imposizione aggraverà ulteriormente, in termini di tempo e di costi le imprese, ma come visto potrà incidere anche sulle famiglie,  che dovranno districarsi tra una selva di norme molto spesso in conflitto fra loro.
Si pensi solo a questo semplice caso: come si deve comportare un’azienda che fa utilizzare un autocarro di sua proprietà agli operai per svolgere il loro lavoro? Dovrà aggiornare la carta di circolazione con il nominativo di questo operaio? E se i lavoratori sono più di uno ci sarà un foglio aggiuntivo dove dovranno essere riportati i nomi di tutti i possibili utilizzatori? Tale norma trova la sua ratio nel fatto di voler individuare l’effettivo responsabile della circolazione dei veicoli, in funzione dell’applicazione delle sanzioni. Ci si chiede: ma è necessario creare tutto questo caos per identificare chi deve pagare la sanzione? Il codice della strada già individua il responsabile del pagamento che, in ogni caso è il proprietario dell’autoveicolo, e allora?
La confusione è sovrana come tutte le cose italiane, ma dal 7 dicembre se lo zelante controllore di turno accerta che il conducente dell’autoveicolo è persona diversa dal proprietario e la carta di circolazione non riporta il suo nome scatterà la relativa sanzione che contribuirà a rimpinguare le esauste (non per mancanza di entrate ma per eccesso di spese) casse erariali.


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