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Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

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Tags: transazioniritardatipagamenti

LA NUOVA NORMATIVA ALLA LOTTA CONTRO I RITARDI DI PAGAMENTO NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI


Il decreto legislativo n. 192 del 09/11/12 stabilisce che, dal 1° gennaio 2013,  “i contratti, comunque  denominati, tra imprese ovvero  tra  imprese  e  pubbliche  amministrazioni,  che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o  la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo” devono essere pagati normalmente entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle  merci  o  dalla data di prestazione dei servizi, trascorso tale termine saranno applicati gli interessi di mora.
ESCLUSIONI
non  trovano  applicazione alle predette norme:
a) i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte  a  carico  del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito;
b) pagamenti effettuati  a  titolo  di  risarcimento  del  danno, compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.»;
SPECIFICAZIONI DEI TERMINI USATI
Il legislatore ha chiarito, nel contesto normativo, le voci usate. Vediamo quali sono e come sono state individuate:
§  le "transazioni commerciali": sono i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero  tra  imprese  e  pubbliche  amministrazioni,  che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o  la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo”;
§  la "pubblica  amministrazione": sono le amministrazioni  di   cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006,  n. 163, e ogni altro soggetto, allorquando svolga attività per la quale è tenuto al rispetto della disciplina di cui al decreto  legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
§  "imprenditore": è ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione;
§  "interessi  moratori": sono gli interessi  legali di mora ovvero interessi ad un tasso concordato tra imprese.
Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi  legali di  mora. Nelle transazioni commerciali tra imprese è consentito alle parti  di concordare  un  tasso  di  interesse  diverso,  nei  limiti  previsti dall'articolo 7.
§  "interessi legali di mora": sono gli interessi semplici di mora su base giornaliera ad  un  tasso  che  è pari  al  tasso  di  riferimento maggiorato di otto punti percentuali;
§  "tasso di riferimento": è il tasso di interesse applicato  dalla Banca  centrale  europea  (BCE) alle  sue  più   recenti   operazioni   di rifinanziamento principali. Il tasso di riferimento è così determinato:
a) per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno;
b) per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell'anno. E’ il Ministero dell'economia e delle finanze che darà notizia del tasso di riferimento, curandone la pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto  giorno  lavorativo  di  ciascun semestre solare.
§  "importo dovuto": è la somma che doveva essere  pagata entro il termine contrattuale o  legale  di  pagamento,  comprese  le imposte, i dazi, le tasse o  gli  oneri  applicabili  indicati  nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.»
DECORRENZA INTERESSI: REGOLA GENERALE
L’art. 4 del decreto prevede che gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.
Ai  fini  della decorrenza degli interessi moratori si applicano i seguenti termini:
a)   trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della  fattura  o  di  una  richiesta  di  pagamento   di   contenuto equivalente. Non hanno  effetto  sulla  decorrenza  del  termine  le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;
b)   trenta giorni dalla data di ricevimento delle  merci  o  dalla data di prestazione dei servizi, quando  non  è  certa  la  data  di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
c)    trenta giorni dalla data di ricevimento delle  merci  o  dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve  la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
d)   trenta giorni dalla data dell'accettazione  o  della  verifica eventualmente  previste  dalla  legge  o  dal   contratto   ai   fini dell'accertamento della conformità della merce o  dei  servizi  alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura  o  la richiesta equivalente di pagamento in epoca  non  successiva  a  tale data.
ECCEZIONI APPLICAZIONE INTERESSI
Nelle transazioni  commerciali tra imprese le  parti  possono pattuire un termine per il  pagamento  superiore  al comma  2. Per termini superiori a sessanta giorni, purché non siano gravemente iniqui per il creditore ai  sensi  dell'articolo7, devono essere pattuiti espressamente.  La clausola relativa  al termine deve essere provata per iscritto.
Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo  espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto, quando ciò sia  giustificato  dalla  natura  o  dall'oggetto   del contratto  o  dalle  circostanze  esistenti  al  momento  della   sua conclusione. In ogni caso i termini di cui al comma 2  non  possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa  al  termine deve essere provata per iscritto.
I termini di cui al comma 2 sono raddoppiati:
a) per le imprese pubbliche  che  sono  tenute  al  rispetto  dei requisiti di trasparenza di cui al decreto  legislativo  11  novembre 2003, n. 333;
b) per gli enti pubblici che forniscono assistenza  sanitaria  e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine.
Resta ferma la facoltà delle parti  di  concordare  termini  di pagamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il  risarcimento  previsti  dal presente decreto  sono  calcolati  esclusivamente  sulla  base  degli importi scaduti.»
Resta ferma la facoltà delle parti di  concordare  termini  di pagamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il  risarcimento  previsti  dal decreto  sono  calcolati  esclusivamente  sulla  base  degli importi scaduti.»
CASI PARTICOLARI
Quando è prevista  una  procedura  diretta  ad  accertare  la conformità della merce o dei servizi  al  contratto  essa  non  può avere una durata superiore a trenta giorni dalla data della  consegna della  merce  o  della  prestazione  del  servizio,  salvo  che   sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente  iniquo  per il creditore ai sensi dell'articolo 7. L'accordo deve sempre essere provato per iscritto.
RISARCIMENTO DELLE SPESE DI RECUERO.
L’art. 6 del decreto specifica che nei casi previsti dall'articolo 3, il creditore ha diritto anche  al  rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme  non  tempestivamente corrisposte. Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento  del danno.  E' fatta  salva  la  prova  del  maggior  danno,  che   può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito.»
L’Art.  7 disciplina i casi di (Nullità).
Le clausole  relative  al  termine  di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, a  qualunque  titolo  previste  o  introdotte  nel contratto, sono nulle quando risultano gravemente inique in danno del creditore. Si applicano gli articoli 1339(1) e 1419(2), secondo comma,  del codice civile. Il giudice dichiara, anche d'ufficio, la nullità della clausola avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, tra  cui  il  grave scostamento dalla prassi commerciale in contrasto con il principio di buona fede e correttezza,  la  natura  della  merce  o  del  servizio oggetto del contratto, l'esistenza di motivi oggettivi  per  derogare al saggio degli interessi legali di mora, ai termini di  pagamento  o all'importo forfettario dovuto a titolo di risarcimento per  i  costi di recupero.
Si considera gravemente  iniqua  la  clausola   che   esclude l'applicazione di interessi di mora. Non è ammessa prova contraria. Si presume che sia gravemente iniqua la clausola che esclude il risarcimento per i costi di recupero di cui all'articolo 6.
Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione  è nulla  la  clausola   avente   ad   oggetto   la predeterminazione o la  modifica  della  data  di  ricevimento  della fattura. La nullità è dichiarata d'ufficio dal giudice.
E’ specificato, inoltre, al comma 1, la lettera  a)  dell'articolo 8  che il giudice deve “accertare la grave  iniquità,  ai  sensi  dell'articolo  7, le condizioni generali concernenti il  termine  di  pagamento,  il saggio degli interessi moratori o il  risarcimento  per  i  costi  di recupero e di inibirne l'uso.»

Castelfranco Emilia (MO) 22 gen. 13
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(1)Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla  legge  [o  da norme corporative],sono di diritto inseriti  nel  contratto,  anche  in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti.
(2)La nullità di singole clausole non importa  la  nullità  del  contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative.


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