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Parte Seconda - Il quadro RW

STUDIO RUSSO commercialisti dal 1951
Pubblicato da in Fisco ·
Tags: quadroRwimmobiliestero

Parte Due - Il quadro RW

 Continua la disamina del quadro RW con evidenziate le risposte alle domande più frequenti.
L'obbligo di compilazione del modulo RW del modello UNICO PF è stato introdotto a seguito del D.L. n. 167/1990 e consente all’Amministrazione finanziaria di effettuare il c.d. “monitoraggio fiscale” sugli  investimenti all’estero e/o  sui  trasferimenti    da,  verso  e  sull’estero dei  soggetti residenti fiscalmente in Italia.
Il modulo RW ha, quindi, una funzione informativa e non rileva al fine del calcolo del reddito imponibile e delle relative imposte.
Nella compilazione del quadro RW si deve considerare quanto indicato nel quadro RM con riferimento alla determinazione dell’IVIE (immobili all’estero) e dell'IVAFE (attività finanziarie all’estero) per il 2012.

INDICE DELLE DOMANDE

1.         Cosa si intende per “monitoraggio fiscale”?
2.         Come si assolve agli obblighi di “monitoraggio fiscale”?
3.         Se il contribuente non è tenuto a presentare il modello Unico, come può assolvere
obblighi relativi al “monitoraggio fiscale”?
4.         Quali sono i soggetti obbligati alla compilazione del quadro RW?
5.         Quali soggetti sono soggetti esonerati dalla compilazione del quadro RW?
6.         Come è composto il quadro RW?
7.         Quali investimenti devono essere indicati nel quadro RW?
8.         Quali sono le attività finanziarie estere da indicare nel quadro RW?
9.         Quali sono i trasferimenti da indicare nel quadro RW?
10. Come devono essere valorizzati nel quadro RW gli investimenti e le attività finanziarie estere.
11.       Le attività già oggetto di scudo fiscale devono essere indicate nel quadro RW?
12.       Come si coordina il Quadro RW con l'Ivie e l'Ivafe?

CASI RISOLTI

1. Esempio pratico persona fisica residente in Italia che detiene all'estero un immobile tenuto a disposizione

2. Esempio pratico persona fisica  residente in  Italia  che  detiene  all'estero un  immobile locato

3. Esempio pratico persona fisica residente in Italia che detiene all'estero un c/c ed effettua un trasferimento dall'estero sull'estero

DOMANDE E RISPOSTE

D.1.  COSA SI INTENDE PER “MONITORAGGIO FISCALE”?

R.1.  Gli artt. 2 e 4 del D.L. 167/1990 obbligano i soggetti interessati (persone fisiche, enti non commerciali, società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5 del TUIR) residenti in Italia che al termine del periodo d'imposta detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, ad indicarli nella dichiarazione dei redditi. Questo consente il “monitoraggio fiscale”, da parte dell’Amministrazione finanziaria, degli investimenti e delle disponibilità all’estero e dei correlati trasferimenti da, verso e sull’estero (cioè tra due stati esteri o nell’ambito del medesimo stato estero).

D.2.  COME SI ASSOLVE AGLI OBBLIGHI DI “MONITORAGGIO FISCALE”?

R.2.  Il contribuente che ha effettuato investimenti all’estero, detiene all’estero attività finanziarie o ha effettuato trasferimenti da e verso l’estero, assolve agli obblighi previsti in tema di “monitoraggio  fiscale”    attraverso  la  compilazione  del  quadro  RW  del  modello  Unico Persone Fisiche. Tale compilazione è obbligatoria se l'ammontare complessivo dei trasferimenti effettuati e/o l'ammontare complessivo degli investimenti ed attività estere di natura finanziaria detenuti al 31.12 supera l'importo di € 10.000.
La compilazione del quadro RW non rileva ai fini del calcolo del reddito imponibile, ma
esclusivamente ai fini del controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.

D.3.  SE IL CONTRIBUENTE NON È TENUTO A PRESENTARE IL MODELLO UNICO, COME PUÒ ASSOLVERE GLI OBBLIGHI RELATIVI AL “MONITORAGGIO FISCALE”?

R.3.   Il contribuente che ha effettuato investimenti all’estero, detiene all’estero attività finanziarie o ha effettuato trasferimenti da e verso l’estero, ma che è esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, deve comunque presentare il quadro RW unitamente al solo frontespizio del modello UNICO.

D.4.  QUALI SONO I SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW?
R.4. Sono obbligati alla compilazione del quadro RW:
• le persone fisiche;
• gli enti non commerciali;
• le società semplici ed equiparate ex art. 5, TUIR;
• i residenti fiscalmente in Italia.
L’Agenzia delle  Entrate, nella  Circolare n.  45/E/2012, ha  precisato che  sono  obbligate anche le persone fisiche esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo relativamente alle operazioni poste in essere nell’esercizio di tale attività, indipendentemente dal tipo di contabilità adottata.

D.5.  QUALI SOGGETTI SONO ESONERATI DALLA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW?


R.5. Sono esonerati dalla compilazione del quadro RW:
• gli enti commerciali e le società, ad eccezione delle società semplici;
• gli enti pubblici e altri soggetti ex art. 74, comma 1, TUIR;
• i contribuenti la cui residenza fiscale è determinata ex lege o in base ad accordi internazionali e che prestano in via continuativa attività lavorativa all'estero (persone fisiche che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi, in base ad accordi internazionali ratificati. Tale esonero si applica limitatamente al periodo di tempo in cui l’attività lavorativa è svolta all’estero);
• i c.d. lavoratori frontalieri “limitatamente alle attività di natura finanziaria e patrimoniale detenute nel  Paese  in  cui  viene  svolta  l'attività  lavorativa”.  Al  riguardo,  l’Agenzia  delle  Entrate,  nella Circolare n. 28/E/2011, ha precisato che l’esonero “si riferisce alle attività detenute all’estero nello stesso  periodo  d’imposta  in  cui  per  il  lavoratore  si  è  realizzata  la  condizione  soggettiva  di «frontaliere»”, condizione che, come chiarito nella Risoluzione 10.12.2010, n. 128/E, se il contribuente:
• è “frontaliero” al 31.12 “del periodo d’imposta di riferimento”;
• ha lavorato all’estero “per un numero di giorni maggiore di 183 nell’arco del medesimo anno, anche se non in maniera ininterrotta”.

D.6.  COME È COMPOSTO IL QUADRO RW?

R.6. Il quadro RW è composto da tre sezioni:

la Sezione I riguarda i trasferimenti da e verso l’estero per causali diverse dagli investimenti ed attività estere di natura finanziaria (c.d. “operazioni correnti”), effettuati attraverso NON residenti senza il tramite di intermediari residenti;

la Sezione II riguarda gli investimenti esteri e le attività estere di natura finanziaria detenuti al termine del periodo di imposta (le c.d. “consistenze di fine periodo”), da indicare distintamente per ciascuno Stato estero;
la Sezione III è destinata ad accogliere i flussi dei trasferimenti dall’estero verso l’Italia, dall’Italia verso l’estero e dall’estero sull’estero di denaro o titoli, effettuati attraverso intermediari residenti, attraverso NON residenti ovvero in forma diretta, che nel corso dell’anno hanno interessato investimenti esteri ed attività estere di natura finanziaria indicati nella Sezione II. Si ricorda che le Sezioni II e III sono strettamente collegate tra loro. Infatti, la Sezione III va compilata solo con riferimento ai flussi relativi agli investimenti relativi alla Sezione II, salvo il caso del disinve stimento. In quest’ultima ipotesi, deve essere in ogni caso compilata la Sezione III anche se al termine del periodo d’imposta non si detiene più l’investimento o l’attività estera in quanto ceduti, estinti ovvero di valore inferiore al limite dei 10.000 euro.

D.7.  QUALI INVESTIMENTI DEVONO ESSERE INDICATI NEL QUADRO RW?

R.7.  Gli investimenti da indicare nel quadro RW sono i beni patrimoniali collocati all’estero indipendentemente dalla effettiva produzione in Italia di redditi di fonte estera imponibili nel periodo d’imposta.
Queste  attività  vanno  sempre  indicate  nella  Sezione  II  del  modulo  RW  in  quanto potenzialmente produttive di redditi di fonte estera imponibili in Italia.
A titolo esemplificativo, devono essere indicati nel modulo RW:
• gli immobili situati all’estero o i diritti reali immobiliari o quote di essi (ad esempio, comproprietà o multiproprietà);
• gli oggetti preziosi e le opere d’arte che si trovano fuori del territorio dello Stato (compresi quelli custoditi in cassette di sicurezza);
• le imbarcazioni o le navi da diporto o altri beni mobili detenuti e/o iscritti nei pubblici registri esteri, nonché quelli che pur non essendo iscritti nei predetti registri avrebbero i requisiti per essere iscritti in Italia;
• gli immobili ubicati in Italia posseduti per il tramite di un soggetto interposto residente all’estero.
Se le attività e gli investimenti sono detenuti all’estero in comunione, ciascuno dei soggetti interessati deve indicare la quota di propria competenza qualora l’esercizio dei diritti relativi all’intero bene richieda un analogo atto di disposizione da parte degli altri cointestatari. Qualora sul bene sussistano più diritti reali, ad esempio, nuda proprietà e usufrutto, sono tenuti all’effettuazione di tale adempimento sia il titolare del diritto di usufrutto sia il titolare della nuda proprietà in quanto in entrambi i casi sussiste la possibilità di generare redditi di fonte estera.

D.8.  QUALI SONO LE ATTIVITÀ FINANZIARIE ESTERE DA INDICARE NEL QUADRO RW?

R.8.   Le attività estere di natura finanziaria sono quelle attività da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera.
Queste  attività  vanno  sempre  indicate  nella  Sezione  II  del  modulo  RW  in  quanto
potenzialmente produttive di redditi di fonte estera imponibili in Italia. A titolo esemplificativo, devono essere indicate nel modulo RW:
• attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti, tra cui, le partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti, le obbligazioni estere e i titoli similari, i titoli pubblici italiani e i titoli equiparati emessi all’estero, i titoli non rappresentativi di merce e i certificati di massa emessi da non residenti (comprese le quote di OICR esteri), le valute estere, depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione (ad esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi);
• contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, ad esempio finanziamenti,  riporti, pronti contro termine e prestito titoli;
• contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato;
• metalli preziosi detenuti all’estero;
• diritti all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati;
• forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero, escluse quelle obbligatorie per legge;
• le polizze  di  assicurazione  sulla  vita  e  di  capitalizzazione  sempreché  il  contratto  non  sia concluso per il tramite di un intermediario finanziario italiano al quale sia conferito l’incarico di regolare tutti i flussi connessi con l’investimento, con il disinvestimento ed il pagamento dei relativi proventi;
• le attività finanziarie italiane detenute all’estero anche se in cassette di sicurezza, quali ad esempio i titoli pubblici ed equiparati emesse in Italia o le quote di una Srl italiana.
Sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all’estero, ma anche coloro che ne hanno  la disponibilità o la possibilità di movimentazione.

D.9.  QUALI SONO I TRASFERIMENTI DA INDICARE NEL QUADRO RW?

R.9.   L’obbligo di compilazione del modulo RW riguarda anche i trasferimenti che nel corso del periodo d’imposta hanno interessato gli investimenti e le attività, sempreché l’ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso del medesimo periodo, calcolato tenendo conto anche dei disinvestimenti, sia stato superiore a euro 10.000.
I movimenti possono riguardare i trasferimenti:

• dall’estero verso l’Italia;
• dall’Italia verso l’estero;
• tra due stati esteri o nell’ambito del medesimo stato estero (in tal caso, si parla di trasferimenti “sull’estero”).
Tali trasferimenti devono essere indicati nella Sezione III del modulo RW, anche se al termine del periodo d'imposta (2012 nel caso di UNICO PF 2013) i soggetti interessati non detengono più investimenti o attività all’estero, in quanto a tale data è intervenuto il disinvestimento o l’estinzione dei rapporti finanziari. L'obbligo, inoltre, sussiste a prescindere dalla modalità con cui   sono   stati   effettuati   i   trasferimenti   (attraverso   intermediari   residenti,   attraverso intermediari non residenti o in forma diretta tramite trasporto al seguito).
I trasferimenti che hanno interessato gli investimenti e le attività di natura finanziaria indicati nella sezione II, vanno sempre indicati nella Sezione III anche se i movimenti sono avvenuti tramite intermediario italiano.
Poiché  sono  esonerati  dalla  compilazione  della  Sezione  III  i  movimenti  che  nel  corso dell’anno non hanno superato complessivamente l’importo di euro 10.000, occorre specificare che in caso di investimenti e disinvestimenti il flusso va considerato in valore assoluto.
Non devono essere indicati i pagamenti effettuati in Italia per l’acquisto di beni all’estero,  mancando in tal caso una movimentazione di denaro verso l’estero.
Si ricorda che:
• non devono essere indicati gli acconti versati per acquisti o investimenti non ancora concretizzati nel periodo d’imposta;
• devono essere segnalati anche i trasferimenti a proprio beneficio effettuati da altri soggetti;
• non deve essere dichiarato l’incremento degli investimenti esteri per effetto della corresponsione dei relativi frutti degli investimenti (interessi, dividendi, canoni di locazione di un immobile sito all’estero).
In  alcuni  casi, anche  i  trasferimenti  transfrontalieri  effettuati  per  cause  diverse  dagli investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria (ad esempio per spese correnti, per motivi di studio o di salute), devono essere indicati nella Sezione I del modulo RW sempreché l’ammontare complessivo di tali trasferimenti sia superiore, nel periodo d’imposta, a 10.000 euro. Tale obbligo, tuttavia, sussiste soltanto per i trasferimenti dall’estero verso l’Italia e dall’Italia verso l’estero di denaro o titoli effettuati senza il tramite di banche o i intermediari italiani.
Sono esclusi da tale ambito anche i trasferimenti effettuati in forma diretta mediante trasporto al seguito.

D.10.  COME DEVONO ESSERE VALORIZZATI NEL QUADRO RW GLI INVESTIMENTI E LE ATTIVITÀ FINANZIARIE ESTERE?

R.10.  Con riferimento alla consistenza delle attività e degli investimenti da indicare nella Sezione II, si precisa che il contribuente deve riportare il costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti (il cosiddetto “costo storico”) maggiorato degli eventuali oneri accessori, quali, ad esempio, le spese notarili e gli oneri di intermediazione, ad esclusione degli interessi passivi. Qualora  il  “costo  storico” non  sia  documentabile,  si  deve  riportare  il  valore  del  bene risultante da un’apposita perizia di stima.

D.11.  LE ATTIVITÀ GIÀ OGGETTO DI SCUDO FISCALE DEVONO ESSERE INDICATE NEL QUADRO RW?

R.11. Per le attività finanziarie e patrimoniali oggetto di operazioni di rimpatrio fisico o giuridico (scudo fiscale), è previsto l’esonero definitivo dal modulo RW a condizione che le medesime attività siano rispettivamente detenute in Italia o oggetto di deposito, custodia, amministrazione o gestione presso un intermediario residente.

D.12. COME SI COORDINA IL QUADRO RW CON L'IVIE E L'IVAFE?

R.12. A seguito del D.L. n. 201/2011, c.d. “Decreto Salva Italia”, sono state introdotte, a carico delle persone fisiche residenti in Italia che possiedono all'estero investimenti immobiliari e/o finanziari, due imposte "patrimoniali": l’IVIE (Imposta sul Valore degli Immobili detenuti all'Estero) e l’IVAFE (imposta sul Valore delle Attività Finanziarie detenute all'Estero).
Per  la  determinazione di  queste  due  imposte, il  quadro  RM  del  mod.  UNICO  PF  2013
accoglie le seguenti 2 nuove Sezioni:

• Sezione XV A, nella quale occorre indicare i dati necessari per determinare l’IVIE;
 Sezione XV B, denominata “Imposta su attività finanziarie detenute all’estero (art. 19, commi da 18 a 22, D.L. n. 201/2011)” nella quale indicare i dati necessari per determinare l’IVAFE.

L’art, 1 comma 518, della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013), oltre a stabilire la decorrenza dell'IVIE e dell'IVAFE dal 2012 anziché dal 2011, ha anche previsto che gli immobili detenuti all’estero soggetti all’Imposta sul valore degli immobili (IVIE) adibiti ad abitazione principale e quelli non locati NON sono soggetti ad IRPEF (effetto sostitutivo IVIE/IRPEF).
Per tali immobili, quindi, il reddito non va tassato in Italia e non deve essere compilato il
relativo quadro reddituale del modello UNICO PF (Quadro RL). Va, tuttavia, comunque compilato il quadro RW.
Negli altri casi, in cui non si ha un effetto sostitutivo IVIE/IRPEF (es.: immobili locati), come chiarito anche nella Circolare n. 13/E del 09.05.2013, restano valide le regole generali indicate dall'art. 70 del TUIR, il quale prevede che i redditi degli immobili situati all’estero concorrono alla formazione del reddito complessivo nell’ammontare risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero, mentre quelli relativi ai fabbricati non soggetti ad imposte sui redditi nello Stato estero concorrono a formare il reddito complessivo per l’ammontare  percepito  nel  periodo  di  imposta,  ridotto  del  15%  a  titolo  di  deduzione forfetaria delle spese.
In particolare:
• se il reddito derivante dalla locazione dell’immobile sito all’estero non è tassato nel Paese estero, occorre dichiarare nel quadro RL di UNICO PF 2013, rigo RL12, l’ammontare del canone di locazione percepito ridotto del 15% a titolo di deduzione forfetaria delle spese;
• se il reddito derivante dalla locazione è, invece, tassato nello Stato estero, occorre indicare:
l’ammontare netto dichiarato in detto Stato (al netto, cioè delle spese strettamente inerenti eventualmente ivi riconosciute). In tal caso, spetta il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero secondo i criteri ordinari stabiliti dall’articolo 165 del TUIR.
Con riguardo ai c/c bancari ed ai libretti al risparmio detenuti all’estero:
per il quadro RW è previsto l’esonero oggettivo dalla compilazione qualora il contribuente abbia incaricato la banca estera di bonificare gli interessi maturati su un c/c italiano intestato al medesimo soggetto. Diversamente, va indicato il saldo al 31.12 se gli investimenti esteri risultano (alla stessa data) di ammontare complessivo superiore a € 10.000;
per la Sezione XV B del quadro RM, l’IVAFE è stabilita, con riferimento al singolo c/c, nella misura fissa  pari  a  €  34,20.  L’imposta non  è  dovuta  qualora  il  valore  medio  di  giacenza  è complessivamente non superiore a € 5.000.


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