Minimali e massimali per artigiani e commercianti
NORMATIVA
Con la circolare n. 24 del 08/02/2013 l'Inps ha riepilogato la disciplina per gli adempimenti contributivi di artigiani e commercianti.
Qui di seguito sono riepilogati i nuovi minimali INPS validi per il 2013:
o Minimale giornaliero: 47,07 €
o Minimale Annuo: 15.357,00 €
Il 2013 si caratterizza anche per un aumento delle aliquote previdenziale riepilogate nella seguente tabella:
Per l’anno 2013, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo dovuto é pari ad € 15.357,00. Pertanto i contributi calcolati sui redditi minimali saranno i seguenti:
€ 3.347,59 per gli artigiani, calcolato applicando il 21,75% di 15.357,00, (4 rate da 836,91);
€ 3.361,41 per i commercianti, calcolato applicando il 21,84% di 15.357,00, (4 rate da 840,36).
AGEVOLAZIONI
Resta confermata una riduzione per i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni che pagano rispettivamente € 2.886,88 se artigiani (aliquota del 18,75%) ed € 2.900,70 se esercenti attività commerciale (aliquota del 18,84%).
Per la quota eccedente il predetto minimale di € 15.357,00 sono dovuti i contributi, con le medesime aliquote, sino all’importo di € 45.530,00 annui. Per i redditi superiori a tale limite è stata confermata l’aliquota più alta di un punto percentuale. Quindi, a partire da € 45.530,01, le aliquote contributive che verranno applicate ad artigiani e commercianti saranno, rispettivamente, del 22,75% e del 22,84%, mentre per i loro coadiuvanti con età non superiore a 21 anni saranno, rispettivamente, del 19,75% e del 19,84%.
AGGRAVANTI
Il massimale di reddito fissato per l’anno 2013 è invece di € 75.883,00 per i lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, di € 99.034,00 per coloro che invece sono iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva.
TERMINI
Termini per il versamento dei contributi, sono state confermate le 4 rate dovute sul minimale alle scadenze del 16 maggio, del 20 agosto, del 18 novembre 2013 e del 17 febbraio 2014, mentre per i versamenti sulla quota di reddito eccedente il minimale i termini sono quelli previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche, a titolo di saldo 2012, primo acconto 2013 e secondo acconto 2013.