Dopo quanto esposto ieri sul comportamento "improprio" tenuto da certi Istituti di credito nel richiedere ai propri clienti giustificazioni circa il prelievo ovvero il versamento di somme superiori ai mille euro altre richieste di delucidazioni mi sono pervenute. Per cui riassumendo sulla vexata questio.
Come già detto, molte banche, dando un’interpretazione “errata” alla suddetta disposizione, erano soliti identificare “operazione sospetta”, la mera operazione di prelievo e/o versamento di denaro contante allo sportello, effettuata dal cliente, eccedente la soglia di Euro 1.000. Finalmente l'ABI, (associazione delle banche associate), in data 11.01.2012, ha chiarito alle sue associate il giusto comportamento da tenere di fronte alle richieste dei clienti di prelevamento e versamento del contante superiori al limite introdotto dal decreto. In particolare, viene specificato che, l’istituto di credito non può opporre diniego alle predette operazioni di versamento e di prelievo in contanti richieste dal cliente.
L'Abi, nel motivare la predetta disposizione, allega al documento, la circolare del 4 novembre 2011 a firma del ministero dell'economia e delle finanze, che già aveva dato le indicazione in merito alle corrette disposizione dell'applicazione del contante, sebbene con riferimento al precedente limite di Euro 2.500. In buona sostanza, con la circolare in commento, il Ministero delle Finanze precisava che, non configurano automaticamente violazione dell’art. 49 del D. Lgs. 231/2007 e, di conseguenza, non scatta l’obbligo della comunicazione, di cui al successivo art. 51 del D lgs 231/2007, per l’effettuazione di operazioni di prelievo e/o di versamento contante, eccedenti tale limite.
L'Abi, specifica che il nuovo limite dei 1.000 euro non è applicabile ai prelevamenti e ai versamenti bancari per un ovvio motivo: non vi è trasferimento di denaro, tra soggetti diversi, ma il cliente ha sempre la disponibilità della somma di danaro prelevata che da questo momento non è più giacente sul suo conto ma passa nella sue "mani".
E’ ovvio, allora, che ogni diniego di prelevamento ovvero di versamento opposto nei confronti di un cliente da parte dell'istituto di credito è senz'altro da considerarsi contra legem con tutte le ricadute del caso. E' da ricordare che il su citato art. 49 precisa che la:
" comunicazione è obbligatoria solo qualora concreti elementi inducano a ritenere violata la disposizione normativa. I suddetti elementi devono essere correttamente indicati nella comunicazione così da consentire all’Amministrazione di valutare la sussistenza dei presupposti per la contestazione della violazione dell’articolo 49, comma 1, relativamente alla movimentazione del contante."
Quali sono poi i concreti elementi di cui alla norma è tutto da capire (tipico del comportamento italico). Anche il "povero" cassiere si trova da una parte il cliente che "giustamente" reclama i suoi soldi confortato da quanto sopra detto, dall'altro lo stesso cassiere avrà due vie da percorrere: dare i soldi prendendo per buona qualsiasi risposta è fornita dal cliente, oppure se il valore richiesto/versato, secondo un suo personale apprezzamento è considerato meritevole di comunicazione, tale operazione sarà comunicata all’Amministrazione.
In questo momento di crisi e recessione, dove qualsiasi nazione civile, lascerebbe briglia sciolte sul collo del cavallo affinché questo possa correre liberamente, nella piccola Italia ci si comporta come tanti Tafazzi. Chi vivrà vedrà!!